Art. 1
In vigore dal 22 dic 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, è ratificato con la seguente modificazione:.
"Le tabelle C e D, annesse al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, sono sostituite dalle tabelle C e D annesse alla seguente legge".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - CAMPILLI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1951-11-04;1303#art-1