Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 22 dic 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, è ratificato con la seguente modificazione:. "Le tabelle C e D, annesse al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 868, sono sostituite dalle tabelle C e D annesse alla seguente legge". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 novembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - CAMPILLI - VANONI - PELLA Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1951-11-04;1303#art-1