Art. 1
In vigore dal 6 nov 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, della birra e precisazione del trattamento fiscale del melasso, con le seguenti modificazioni:
all'art. 2 le parole: "più di 15 milligrammi di sorbite", sono sostituite con le altre: "più di 12 milligrammi di sorbite";
all'art. 8 le parole: "entro i primi cinque giorni", sono sostituite con le altre: "entro i primi dieci giorni";
al secondo comma dell'art. 9 le parole: "entro cinque giorni", sono sostituite con le altre: "entro dieci giorni";
dopo il primo comma dell'art. 10 è aggiunto il seguente nuovo comma:
"L'Amministrazione può tuttavia consentire dilazioni per il pagamento della maggiore imposta di cui sopra, senza applicazione delle indennità di mora, quando il pagamento venga eseguito entro i nuovi termini dilazionati";
all'ultimo comma dell'art. 11 le parole: "ai primi cinque giorni", sono sostituite con le altre: "ai primi dieci giorni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Dogliani, addì 10 novembre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1951-11-01;1127#art-1