Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 nov 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 8 settembre 1951, n. 750, concernente modificazioni al regime fiscale degli spiriti, della birra e precisazione del trattamento fiscale del melasso, con le seguenti modificazioni: all'art. 2 le parole: "più di 15 milligrammi di sorbite", sono sostituite con le altre: "più di 12 milligrammi di sorbite"; all'art. 8 le parole: "entro i primi cinque giorni", sono sostituite con le altre: "entro i primi dieci giorni"; al secondo comma dell'art. 9 le parole: "entro cinque giorni", sono sostituite con le altre: "entro dieci giorni"; dopo il primo comma dell'art. 10 è aggiunto il seguente nuovo comma: "L'Amministrazione può tuttavia consentire dilazioni per il pagamento della maggiore imposta di cui sopra, senza applicazione delle indennità di mora, quando il pagamento venga eseguito entro i nuovi termini dilazionati"; all'ultimo comma dell'art. 11 le parole: "ai primi cinque giorni", sono sostituite con le altre: "ai primi dieci giorni". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Dogliani, addì 10 novembre 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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