Art. 3
LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1370
In vigore dal 25 dic 1951
All'onere derivante dall'esecuzione della Convenzione 10 giugno 1948 di cui all' della presente legge, sarà fatto fronte con i fondi già, iscritti al capitolo 26 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1949-50 e corrispondenti degli esercizi futuri.
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