Art. 1
LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1370
In vigore dal 25 dic 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare la Convenzione internazionale per la salvaguardia della, vita umana in mare, firmata a Londra, il 10 giugno 1948, che sostituisce la Convenzione del 31 maggio 1929 resa esecutiva con legge 31 marzo 1932, n. 718.
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