Art. 3

In vigore dal 4 gen 1952
Ogni disposizione, quand'anche di carattere particolare e pure se emanata posteriormente ai decreti di cui ai precedenti articoli, che comunque contrasti con la disciplina sancita dagli articoli 10 e 11 del predetto decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, per la materia contemplata negli articoli medesimi, è abrogata. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e di decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 ottobre 1951 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - VANONI - RUBINACCI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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