Art. 1

In vigore dal 4 gen 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, è ratificato.
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urn:nir:stato:legge:1951-10-20;1349#art-1

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