Art. 1
In vigore dal 4 gen 1952
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il decreto legislativo 5 agosto 1947, n. 778, è ratificato.
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Prourn:nir:stato:legge:1951-10-20;1349#art-1