Art. 2

In vigore dal 13 nov 1951
L'Istituto italiano di credito fondiario è autorizzato ad elevare il proprio capitale da lire 180 milioni a lire 540 milioni. L'operazione di aumento di cui al comma precedente potrà essere effettuata in una o più volte. Restano autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 9 ottobre 1951 EINAUDI DE GASPERI - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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Art. 2 Ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 989, e aumento di capitale dell'istituto italiano di credito fondiario. — Testo vigente | Portale Normativo