Art. 2
2 / 2In vigore dal 13 nov 1951
L'Istituto italiano di credito fondiario è autorizzato ad elevare il proprio capitale da lire 180 milioni a lire 540 milioni.
L'operazione di aumento di cui al comma precedente potrà essere effettuata in una o più volte.
Restano autorizzate le conseguenti modifiche allo statuto dell'Istituto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 ottobre 1951
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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