Art. 3
In vigore dal 8 set 1951
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Caprarola, addì 24 luglio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - PICCIONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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