Art. 1

In vigore dal 8 set 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di conciliazione e Regolamento giudiziario fra l'Italia e la Grecia conclusa a San Remo il 5 novembre 1948.
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