Art. 1

In vigore dal 11 ott 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. I decreti legislativi 18 gennaio 1948, n. 31, e 21 aprile 1948, n. 1073, sono ratificati. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 luglio 1951 EINAUDI DE GASPERI - PELLA - VANONI Visto, il Guardasigilli: ZOLI
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urn:nir:stato:legge:1951-07-05;956#art-1

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