Art. 1
1 / 1In vigore dal 11 ott 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I decreti legislativi 18 gennaio 1948, n. 31, e 21 aprile 1948, n. 1073, sono ratificati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 luglio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: ZOLI
Storico versioni
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