Art. 2

In vigore dal 12 lug 1951
Ogni disposizione incompatibile con la presente legge è abrogata. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 giugno 1951 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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