Art. 1
In vigore dal 12 lug 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1090, è ratificato con la seguente modificazione:
Art. 3. - È sostituito dal seguente:
"La quota massima dei diritti di segreteria spettante ai segretari provinciali e comunali, a termini degli articoli 142, secondo comma, e 205, ultimo comma, del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, è commisurata alla metà delle stipendio e della indennità caroviveri percepiti dai segretari stessi".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1951-06-05;445#art-1