Art. 4
LEGGE 5 maggio 1951, n. 517
In vigore dal 27 lug 1951
L'onere derivante dalla istituzione dei predetti corsi è a carico dell'Istituto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 5 maggio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
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