Art. 4 · LEGGE 5 maggio 1951, n. 517

Art. 4

LEGGE 5 maggio 1951, n. 517

In vigore dal 27 lug 1951
L'onere derivante dalla istituzione dei predetti corsi è a carico dell'Istituto. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 5 maggio 1951 EINAUDI DE GASPERI - SFORZA GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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