Art. 4

In vigore dal 12 mag 1951
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 aprile 1951 EINAUDI DE GASPERI - MARAZZA - SCELBA - PICCIONI - PELLA - VANONI - ALDISIO - SEGNI - TOGNI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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Art. 4 Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione, e modificazione della legge 8 maggio 1949, n. 285. — Testo vigente | Portale Normativo