Art. 2

LEGGE 2 aprile 1951, n. 302

In vigore dal 12 mag 1951
Il primo comma dell' della legge 8 maggio 1949, n. 285, è sostituito dal seguente: "Le società cooperative dovranno pagare, in relazione al numero di soci e al capitale versato, un contributo per le spese relative alle ispezioni ordinarie nella misura e con le modalità che saranno stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale".
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LEGGE 2 aprile 1951, n. 302 (Art. 2 Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione, e modificazione della legge 8 maggio 1949, n. 285) — Testo vigente | Portale Normativo