Art. 3

LEGGE 15 marzo 1951, n. 227

In vigore dal 2 mag 1951
Il maggiore onere di lire 33.219.400 derivante dal provvedimento di variazione di organico del suddetto personale troverà compenso in una diminuzione di pari importo delle assegnazioni stabilite per il capitolo 52 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1950-1951. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 marzo 1951 EINAUDI DE GASPERI - PELLA SCELBA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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