Art. 2

LEGGE 15 marzo 1951, n. 227

In vigore dal 2 mag 1951
Il ruolo organico del personale subalterno di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 24 settembre 1931, n. 1234, è sostituito dal seguente: Usciere capo............................................. N. 90 Usciere.................................................. " 452 --- N. 542 --- I posti di usciere capo saranno conferiti per anzianità congiunta al merito, su designazione del Consiglio - d'amministrazione del personale subalterno di pubblica sicurezza, agli uscieri che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta. Agli uscieri capi di questura è attribuito il trattamento economico di cui alla seguente tabella, che sostituisce la tabella n. 6 dell'allegato II alla legge 12 aprile 1949, n. 149, per quanto concerne il personale subalterno della pubblica sicurezza. TABELLA Parte di provvedimento in formato grafico --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata corrige pubblicato in G.U. 20/04/1951, n. 91 durante il periodo di "vacatio legis". È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
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LEGGE 15 marzo 1951, n. 227 (Art. 2 Modificazioni ai ruoli organici del personale di gruppo C e subalterno dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) — Testo vigente | Portale Normativo