Art. 2
LEGGE 15 marzo 1951, n. 227
In vigore dal 2 mag 1951
Il ruolo organico del personale subalterno di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 24 settembre 1931, n. 1234, è sostituito dal seguente:
Usciere capo............................................. N. 90
Usciere.................................................. " 452
---
N. 542
---
I posti di usciere capo saranno conferiti per anzianità congiunta al merito, su designazione del Consiglio - d'amministrazione del personale subalterno di pubblica sicurezza, agli uscieri che abbiano dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.
Agli uscieri capi di questura è attribuito il trattamento economico di cui alla seguente tabella, che sostituisce la tabella n. 6 dell'allegato II alla legge 12 aprile 1949, n. 149, per quanto concerne il personale subalterno della pubblica sicurezza.
TABELLA
Parte di provvedimento in formato grafico
---------------
Nota redazionale
Il testo del presente articolo è già integrato con le correzioni apportate dall'errata corrige pubblicato in G.U. 20/04/1951, n. 91 durante il periodo di "vacatio legis".
È possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1951-03-15;227#art-2