Art. 1

LEGGE 22 febbraio 1951, n. 215

In vigore dal 27 apr 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Tra i valori coperti da assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina, di cui alla lettera f) dell'art. 2, ed alla lettera a) dell'art. 27, della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sono compresi anche i pacchi con valore dichiarato e le corrispondenze assicurate. L'assicurazione stessa copre anche gli indennizzi corrisposti dall'Amministrazione postale telegrafica per perdite di pacchi ordinari e di corrispondenze raccomandate verificatesi nelle ricevitorie a causa di incendio, furto e rapina. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 febbraio 1951 EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1951-02-22;215#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 22 febbraio 1951, n. 215 (Art. 1 Interpretazione dell'art. 2, lett. f) e dell'art. 27, lett. a) della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, concernente la costituzione dell'Istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici.) — Testo vigente | Portale Normativo