Art. 1 · LEGGE 22 febbraio 1951, n. 215

Art. 1

LEGGE 22 febbraio 1951, n. 215

In vigore dal 27 apr 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Tra i valori coperti da assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina, di cui alla lettera f) dell'art. 2, ed alla lettera a) dell'art. 27, della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, sono compresi anche i pacchi con valore dichiarato e le corrispondenze assicurate. L'assicurazione stessa copre anche gli indennizzi corrisposti dall'Amministrazione postale telegrafica per perdite di pacchi ordinari e di corrispondenze raccomandate verificatesi nelle ricevitorie a causa di incendio, furto e rapina. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 22 febbraio 1951 EINAUDI DE GASPERI - SPATARO - PELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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