Art. 2
In vigore dal 3 feb 1951
I tenenti colonnelli ed i maggiori delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, tuttora in servizio, per i quali sia stato applicato il disposto del soppresso del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, dovranno essere presi in esame per l'avanzamento, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 9 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: SEGNI
Storico versioni
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