Art. 1
In vigore dal 3 feb 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 727, è ratificato con la seguente modificazione:
". - È soppresso".
Storico versioni
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