Art. 2
LEGGE 4 gennaio 1951, n. 32
In vigore dal 23 feb 1951
Gli onorari relativi alle prestazioni professionali di competenza dei geometri concernenti la costruzione di case di tipo popolare che fruiscono di contributi statali saranno computati in base alla legge 2 marzo 1949, n. 144, modificata a termine dell' della presente legge, con detrazione del 25 per cento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 gennaio 1951
EINAUDI
DE GASPERI - ALDISIO SEGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
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