Art. 1

LEGGE 4 gennaio 1951, n. 32

In vigore dal 23 feb 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Alla tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri, approvata con legge 2 marzo 1949, n. 144, sono apportate le modificazioni seguenti: "La vacazione di cui all'art. 31 è fissata in lire 170 all'ora per il geometra e lire 100 all'ora per gli aiutanti di concetto. La vacazione di cui all'art. 32 è fissata in lire 320 all'ora per il geometra e in lire 200 all'ora per gli aiutanti di concetto. Le aliquote di maggiorazione di cui al primo comma dell'art. 33 sono fissate in lire 170 per il geometra e lire 100 per gli aiutanti, quelle del secondo comma dello stesso articolo in lire 200 per il geometra e lire 150 per gli aiutanti. L'aliquota per le opere d'importo fino a lire 10 milioni prevista per la categoria I, lettera D, della tabella H è fissata in lire 4,10".
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