Art. 4

LEGGE 4 gennaio 1951, n. 2

In vigore dal 13 gen 1951
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio necessarie all'attuazione della presente legge. Essa entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 gennaio 1951 EINAUDI DE GASPERI - TOGNI - PELLA Visto, il Guardasigilli: SEGNI
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