Art. 2

LEGGE 4 gennaio 1951, n. 2

In vigore dal 13 gen 1951
Presso il Ministero dell'industria e del commercio è istituita la Direzione generale delle miniere. La ripartizione degli affari fra la Direzione generale predetta e le altre Direzioni generali è fatta con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.
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