Art. 3

In vigore dal 13 feb 1951
Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 28 luglio 1950, n. 568, recante variazioni allo stato di previsione della entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (quinto provvedimento).
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