Art. 2

In vigore dal 13 feb 1951
È autorizzata la ulteriore spesa di lire 170.000.000 da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in aggiunta a quello di lire 1.500.000.000 autorizzata con il decreto legislativo 7 ottobre 1947, n. 1303, per provvedere nei Comuni specificati nel precedente alle necessità contemplate nell' dell'anzidetto decreto legislativo.
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