Art. 1
In vigore dal 9 feb 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a rati ficare il Trattato di pace, amicizia e cooperazione fra l'Italia e il Guatemala, concluso a Guatemala il 10 settembre 1949.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-11-24;1150#art-1