Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 9 feb 1951
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il Presidente della Repubblica è autorizzato a rati ficare il Trattato di pace, amicizia e cooperazione fra l'Italia e il Guatemala, concluso a Guatemala il 10 settembre 1949.
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