Art. 2

In vigore dal 16 dic 1950
Si fa luogo a promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra per fatti d'arme compiuti durante le guerre 1940-45 per le proposte presentate entro il 15 ottobre 1949.
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urn:nir:stato:legge:1950-11-16;979#art-2

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Art. 2 Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, concernente facolta' di conferire promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra a militari dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, per fatti d'arme compiuti durante le guerre 1940-45 anche dopo la cessazione delle ostilita'. — Testo vigente | Portale Normativo