Art. 1

In vigore dal 16 dic 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il decreto legislativo 15 agosto 1947, n. 1072, è ratificato con la seguente modificazione: . - È sostituito dal seguente: "Sino a quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere concessi ai militari dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica, secondo le norme vigenti per il tempo di guerra, promozioni, avanzamenti e trasferimenti per merito di guerra per fatti d'arme compiuti durante le guerre 1940-45".
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urn:nir:stato:legge:1950-11-16;979#art-1

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