Art. 2
In vigore dal 29 nov 1950
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 16 novembre 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
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