Art. 1
In vigore dal 29 nov 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, è ratificato con le seguenti modificazioni:
Art. 6-bis (nuovo). - "Il posto di archivista capodisegnatore, al Consiglio superiore di sanità (gruppo C, grado 9°) è trasferito nel ruolo degli applicati tecnici di sanità (gruppo C). Detto posto può essere conferito dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità, sentito il Consiglio di amministrazione, al primo applicato tecnico di sanità (gruppo C, grado 9°) dopo tre anni di effettivo servizio, oppure, a scelta, agli applicati tecnici di sanità di prima classe (gruppo (1, grado 10°) dopo sette anni di effettivo servizio.
L'archivista capo-disegnatore di cui al precedente comma, consegue la promozione al grado B°, con la qualifica di coadiutore tecnico del Consiglio superiore di sanità, previo parere del Consiglio di amministrazione dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, dopo tre anni di effettivo servizio".
Al ruolo organico del personale tecnico dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica annesso al decreto legislativo 8 maggio 1948, n. 1204, sono apportate le seguenti modificazioni:
Ruolo applicati tecnici di sanità (gruppo C)
Numero
Grado Denominazione dei posti
8°- 9° - Archivista capo-disegnatore, oppure coa-
diutore tecnico del Consiglio superiore
di sanità.............................. 1
9° - Primo applicato tecnico di sanità........ 1
10° - Applicati tecnici di sanita di 1ª classe. 5
11° - Applicati tecnici di sanita di 2ª classe. 6
12° - Applicati tecnici aggiunti............... 6
----
Totale... 19
----
Il ruolo dei tecnici, gruppo C, è soppresso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-11-16;912#art-1