Art. 3
LEGGE 31 ottobre 1950, n. 850
In vigore dal 15 nov 1950
I versamenti che saranno disposti dal Ministero della pubblica istruzione per provvedere al pagamento dell'indennità di studio al personale insegnante delle scuole elementari e di cui alla legge 7 gennaio 1949, n. 5, e al capitolo n. 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1950-51, affluiranno alla contabilità speciale a favore del provveditore agli studi aperta presso le sezioni di tesoreria provinciale, ai sensi del regio decreto 23 giugno 1930, n. 1224.
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