Art. 1

LEGGE 31 ottobre 1950, n. 850

In vigore dal 15 nov 1950
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.
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