Art. 2

In vigore dal 24 set 1950
La presente legge ha efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a By di Ollomont, addì 21 agosto 1950 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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