Art. 1

In vigore dal 24 set 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 455, è ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 3. - Il primo comma è sostituito dal seguente: "Fino al 31 dicembre 1950 sono ridotti di un anno e mezzo i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi 5° e 6° del ruolo di cui alle tabelle A e B e al grado 6° del ruolo di cui alla tabella C dell'allegato al presente decreto".
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urn:nir:stato:legge:1950-08-21;699#art-1

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