Art. 4

LEGGE 15 luglio 1950, n. 539

In vigore dal 2 ago 1950
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Caprarola, addì 15 luglio 1950 EINAUDI DE GASPERI - SCELBA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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LEGGE 15 luglio 1950, n. 539 (Art. 4 Applicabilita' ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra) — Testo vigente | Portale Normativo