Art. 1

LEGGE 15 luglio 1950, n. 539

In vigore dal 2 ago 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonchè ai congiunti dei caduti in guerra, si applicano anche ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio. Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di pensione spettante ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio.
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