Art. 3
LEGGE 12 luglio 1950, n. 591
In vigore dal 2 set 1950
La Cassa depositi e prestiti ha facoltà di affidare a terzi all'uopo riconosciuti idonei le operazioni di raccolta delle domande e della riscossione collettiva dei mandati secondo le modalità da, determinarsi con apposito decreto Ministeriale.
Le domande di restituzione e i documenti da allegare alle domande stesse a norma del precedente articolo sono esenti da tasse di bollo e da imposta di registro.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Caprarola, addì 12 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - TOGNI - VANONI - PELLA SPATARO
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
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