Art. 2
LEGGE 12 luglio 1950, n. 591
In vigore dal 19 gen 1952
La Cassa depositi e prestiti e gli uffici postali provvederanno alla restituzione agli aventi diritto dei depositi cauzionali di cui all'articolo precedente, attualmente esistenti.
La domanda degli interessati, munita dei nulla osta dell'Amministrazione garantita e dell'Esattoria comunale delle imposte dirette ai sensi dell'art. 13 della legge 16 giugno 1939, n. 942, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge.
Decorso il termine sopra indicato le somme costituenti le cauzioni si intenderanno incamerate a favore dello Stato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-07-12;591#art-2