Art. 4
In vigore dal 16 ago 1950
In dipendenza del nuovo inquadramento previsto dagli articoli precedenti, cessano di spiegare effetto, nei confronti del salariati ivi indicati, le disposizioni relative al trattamento giuridico-economico proprio degli incaricati stabili, in genere e quelle già riguardanti detti salariati, in particolare.
Alla maggiore spesa, derivante dall'applicazione del precedente , verrà provveduto nei limiti dello stanziamento del capitolo n. 62 del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1949-50 e del capitolo corrispondente dello stesso bilancio per gli esercizi successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 8 luglio 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
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