Art. 4

LEGGE 8 luglio 1950, n. 538

In vigore dal 16 ago 1950
In dipendenza del nuovo inquadramento previsto dagli articoli precedenti, cessano di spiegare effetto, nei confronti del salariati ivi indicati, le disposizioni relative al trattamento giuridico-economico proprio degli incaricati stabili, in genere e quelle già riguardanti detti salariati, in particolare. Alla maggiore spesa, derivante dall'applicazione del precedente , verrà provveduto nei limiti dello stanziamento del capitolo n. 62 del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1949-50 e del capitolo corrispondente dello stesso bilancio per gli esercizi successivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 luglio 1950 EINAUDI DE GASPERI - PELLA VANONI Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1950-07-08;538#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo