Art. 1
LEGGE 8 luglio 1950, n. 538
In vigore dal 16 ago 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Il decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 585, è ratificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1950-07-08;538#art-1