Art. 5
In vigore dal 1 ago 1950
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con suo decreto, le variazioni occorrenti all'attuazione dell' della presente legge.
Alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sono apportate le seguenti modificazioni:
TABELLA A.
Tabella organica del personale assistente.
(Gruppo A).
Grado 8° |
Grado 9° > Numero dei posti 2900
Grado 10° |
TABELLA B.
Tabella organica del personale tecnico.
(Gruppo C).
Grado 9° |
Grado 10° |
Grado 11° > Numero dei posti 1195
Grado 12° |
Grado 13° |
TABELLA C.
Tabella organica del personale subalterno.
Numero dei posti 2715.
La tabella D e soppressa.
La tabella E diviene tabella D.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 giugno 1950
EINAUDI
DE GASPERI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
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