Art. 5

In vigore dal 1 ago 1950
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre, con suo decreto, le variazioni occorrenti all'attuazione dell' della presente legge. Alle tabelle annesse al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, sono apportate le seguenti modificazioni: TABELLA A. Tabella organica del personale assistente. (Gruppo A). Grado 8° | Grado 9° > Numero dei posti 2900 Grado 10° | TABELLA B. Tabella organica del personale tecnico. (Gruppo C). Grado 9° | Grado 10° | Grado 11° > Numero dei posti 1195 Grado 12° | Grado 13° | TABELLA C. Tabella organica del personale subalterno. Numero dei posti 2715. La tabella D e soppressa. La tabella E diviene tabella D. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 giugno 1950 EINAUDI DE GASPERI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
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