Art. 4

In vigore dal 1 ago 1950
In relazione alla soppressione del terzo comma dell' del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, saranno riaperti i termini per la partecipazione ai concorsi per assistente ordinario che siano stati indetti dopo il 1 luglio 1948 ed in ordine ai quali le relative commissioni giudicatrici non abbiano ancora formulato il proprio giudizio.
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urn:nir:stato:legge:1950-06-24;465#art-4

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Art. 4 Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, concernente l'istituzione di ruoli del personale assistente, tecnico, subalterno, infermiere e portantino, presentemente a carico dei bilanci universitari — Testo vigente | Portale Normativo